Amici cinghiali, salve! Come capita ogni tanto, vi propongo qualche news dal mondo legale che ci aiuti a comprendere tutto ciò che ruota attorno al bicicletta-mondo. Noi cinghiali veniamo dal novarese, e ci governa dunque la legge della Regione Piemonte. In particolare oggi facciamo riferimento alla Legge regionale 26.01.2009, n. 2, recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”, che all’articolo 31 disciplina la pratica della nostra amatissima mtb.
Innanzitutto ci dice che “l’area sciabile … può essere impiegata anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike-park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike-park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all’articolo 14”, che regola l’imposizione della servitù di area sciabile.
In secondo luogo, “al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike-park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell’individuazione del soggetto gestore.”
Al punto 3, è previsto che i tracciati destinati a bike-park debbano “essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.”
Per evitare pericolose intersezioni o incontri casuali ed accidentali, “tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all’escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.”
Punto importante e che spesso ci sta a cuore è il seguente: “Al di fuori dei tracciati individuati come bike-park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all’uso promiscuo (sapete il significato di promiscuo, vero? Eccone un esempio) da parte di veicoli, animali e persone. E’ altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale”, non ancora però individuate.
Infine, “I gestori dei bike-park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike-park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike-park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.”
Ma finora la Giunta non ha ancora deliberato su tale materia…
(Nella foto, la famosa nostra spedizione al Devero…)
Come al solito spero di non avervi annoiato troppo! Alla prossima!